Pubblicato il Provvedimento recante modifiche alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Banca d'Italia pubblica il Provvedimento che modifica in parte la disciplina sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" di cui al Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche.

Le motivazioni sono: recepire le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale.

Il termine per adeguarsi alle modifiche apportate dal provvedimento del 15 luglio 2015 è il 1° ottobre 2015.

Factoring - maggior controllo sulla circolazione delle informazioni riguardanti i dati bancari dei clienti

La normativa (provvedimento del Garante GU n.127 del 3/06/2012 e successive modificazioni) impone un maggior controllo sulla circolazione delle informazioni riguardanti i dati bancari dei clienti.
Si deve procedere, entro il 3 giugno 2014 (termine differito con provvedimento GU n.185 del 8/08/2013) alla protezione del sistema informatico contenente i dati bancari della clientela tramite un sistema di accesso con codice identificativo del dipendente, data e ora dell’esecuzione, sia in termini di operazioni dispositive che di consultabilità (inquiry).

Le banche, dovranno inoltre prevedere l'attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo).

Almeno una volta l'anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un'attività di controllo interno da parte degli istituti, per verificare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Alle banche è stato infine raccomandato di comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto e di rendere note al Garante eventuali violazioni di particolare rilevanza.

Produzione elenco crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA dl 35/201

Entro le ore 24.00 del 30 agosto p.v., le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco completo dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di Pubblica Amministrazione (PA) maturati alla data del 31 dicembre 2012 oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro‐soluto e cessioni pro‐solvendo.
Tale comunicazione può avvenire manualmente tramite specifica piattaforma oppure caricando un file con tracciato standard ABI.

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