Il Senato ha approvato il disegno di legge per il rafforzamento della cybersicurezza

DDL CyberSicurezza

Sono previste anche modifiche al codice penale e di procedura.

Con 80 voti favorevoli, 3 contrari e 57 astensioni, il Senato ha approvato il disegno di legge promosso dal governo per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Tra le misure introdotte ci sono l’inasprimento delle pene per i reati informatici e l’obbligo per le amministrazioni di segnalare, entro 24 ore, gli attacchi e di avere un responsabile della cybersicurezza.
La normativa ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza informatica per proteggersi dagli attacchi cibernetici e prevede sanzioni più severe per i crimini online, in particolare le truffe. Il provvedimento, composto da 24 articoli, impone alle pubbliche amministrazioni di segnalare gli attacchi informatici all’Agenzia per la Cybersicurezza entro 24 ore e di nominare un referente per la sicurezza.

È stato invece accolto un ordine del giorno che impegna il governo a garantire che le pubbliche amministrazioni centrali coinvolgano, in tema di cybersicurezza, il responsabile per la transizione digitale e il responsabile della protezione dei dati.
Cambia anche la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza, che includerà il ministro dell’Agricoltura, quello delle Infrastrutture e quello dell’Università. Le norme diventano più rigorose per ex direttori, vice e capi reparto di Dis, Aisi e Aise, i principali organi di intelligence in Italia: senza autorizzazione della presidenza del Consiglio, nei tre anni successivi alla fine dell’incarico, non potranno lavorare per enti esteri o privati italiani nei settori della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni.

Sono previste anche modifiche al codice penale e di procedura. L’articolo 17 apporta modifiche al codice di procedura penale per recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotti dall’articolo 16. Queste modifiche prevedono:

  • l’attribuzione delle indagini alla procura distrettuale;
  • deroghe al regime ordinario per la proroga delle indagini preliminari;
  • termini massimi di durata delle indagini preliminari pari a 2 anni.

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