In materia di Antiriciclaggio, le operazioni di leasing sono da considerarsi tra quelle ad alto rischio di riciclaggio?

Le operazioni di leasing non sono da considerarsi a priori a basso rischio di riciclaggio in base alle vigenti disposizioni in materia ma vanno indubbiamene tenuti conto i seguenti aspetti evidenziati da ASSILEA tali per cui la natura di “impiego” di fondi e l’assenza di una dazione di denaro diretta dalla società di leasing concedente all’utilizzatore rende arduo l’utilizzo dello strumento del leasing quale mezzo per il riciclaggio di denaro.


Gli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) dedicano il Chapter 2: Sectoral guidelines for retail banks ai fattori e alle misure di rischio che le banche – e gli intermediari finanziari – dovrebbero considerare ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell’ambito della loro attività tra cui:

Product, service and transaction risk factors. “The following factors may contribute to reducing risk: The product has limited functionality, for example in the case of: (…) a low-value product, including a lease, where the legal and beneficial title to the asset is not transferred to the customer until the contractual relationship is terminated or is never passed at all”. Questa indicazione rispecchia i caratteri essenziali che descrivono la locazione finanziaria come un’operazione con finalità di finanziamento attraverso la quale, tuttavia, al cliente-utilizzatore non viene erogata alcuna somma di denaro, bensì viene messo a disposizione – per una determinata durata contrattuale a fronte di un corrispettivo periodico – un determinato bene. Elemento essenziale della fattispecie è in questo senso la facoltà di acquisto del bene in capo all’utilizzatore – che può scegliere di esercitarla o meno – al termine del contratto.