Fatture estere: prorogata al 1° luglio 2022 l’abolizione dell’esterometro

proroga esterometro 2022

L’abolizione dell’esterometro, prevista inizialmente a decorrere dal 1° gennaio 2022, è prorogata al 1° luglio 2022 dal Decreto Legge 146/2021, data a partire dalla quale sarà obbligatoria la fatturazione elettronica anche per le operazioni da e verso l’estero, pertanto tutte le fatture relativi a soggetti non residenti in Italia dovranno necessariamente transitare per il Sistema di Interscambio (SDI). 

 Attualmente la trasmissione è opzionale, quindi era possibile trimestralmente inviare la lista delle fatture attive e passive estere all’Agenzia delle Entrate tramite l’esterometro.
Il provvedimento nel recepire il nuovo dettato normativo, stabilisce termini differenziati per fatture attive e fatture passive.

 

Fatture attive

Per quanto riguarda le operazioni attive la procedura sarà molto simile a quanto già avviene per le fatture attive nazionali: la fattura estera sarà prodotta in formato elettronico con tipo TD01, ma il codice destinatario, che sarà estero, sarà indicato imputando “XXXXXXX” e successivamente, l’azienda emittente dovrà inviare tale fattura a SDI.
Quanto alle tempistiche di emissione, sono confermati i dodici giorni dalla di effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

Fatture passive

Le fatture passive estere continueranno a essere ricevute in modalità analogica e il soggetto che le riceverà (in modalità cartacea, PDF, EDI o PEPPOL) dovrà farsi carico di generare un documento elettronico in formato XML da trasmettere tramite SDI, che dovrà essere di una delle seguenti tipologie:

  • TD16: integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE
  • TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

I dati del soggetto che emette la fattura passiva - e quindi che emette una autofattura (o che eventualmente effettua una integrazione) - dovranno essere indicati nei campi relativi al cessionario/committente. L’SDI li recapiterà allo stesso soggetto che ha generato il documento.

La trasmissione di questo tipo di fatture andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Inoltre, come da disposizioni presenti in Gazzetta Ufficiale, dal 1° Luglio 2022 vigerà l’obbligo di invio della fattura elettronica anche verso i clienti aventi sede in San Marino. Dal 1° Ottobre 2021 è già attivo l’invio delle fatture elettroniche verso soggetti aventi sede in San Marino, l’invio è attivo ma NON va a sostituire il doc.to cartaceo in quanto fino al 30 Giugno 2022 potrete procedere con l’invio anche della fattura cartacea oltre a quella elettronica mentre dal 1° Luglio 2022, i clienti aventi sede in San Marino dovranno obbligatoriamente ricevere la fattura solo in elettronico.
Il codice destinatario da utilizzare per i clienti aventi sede in San Marino è 2R4GTO8.

Sanzioni per il mancato invio dell’esterometro

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dell'esterometro è applicata la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di mille euro a trimestre.
La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo “8911”.

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