Fatturazione elettronica: le sanzioni applicabili
È terminato il periodo di moratoria per le fatture elettroniche
Per chi fa la liquidazione mensile dell'IVA il termine è previsto per il 1° Ottobre |
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Termini di emissione delle fatture
FATTURA IMMEDIATA: da trasmettere entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ossia dalla data del documento (esigibilità IVA nel periodo di effettuazione dell’operazione).
FATTURA DIFFERITA: da emettere e trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (esigibilità IVA nel periodo di effettuazione dell’operazione).
Termini di registrazione delle fatture
FATTURE EMESSE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 23 del DPR 633/72).
La registrazione e la numerazione della fattura devono consentire di individuare il periodo di effettuazione dell’operazione, in modo da poter identificare il periodo di esigibilità IVA (circolare 14/E di giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate)
FATTURE ACQUISTO: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fanno eccezione i documenti riferiti ad operazioni svolte nell’anno precedente).
Questo vale anche per i contribuenti trimestrali, a condizione che la fattura sia stata ricevuta entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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Sanzioni applicabili in caso di errata/omessa fatturazione
Riduzione delle sanzioni sulla fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata introdotte in via transitoria dall’articolo 10 del DL 119/2018
Sanzioni fatturazione elettronica 2019 previste nel periodo transitorio (1° semestre 2019) valide sia per le fatture immediate che per le fatture differite:
Periodicità liquidazione | Data fattura | Sanzioni |
Mensile |
Uguale o inferiore al 30 giugno 2019 |
Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce. 20% delle sanzioni previste in via ordinaria se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. (termine delle riduzioni: 16 Ottobre 2019) |
Trimestrale | Uguale o inferiore al 30 settembre 2019 |
Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce. 20% delle sanzioni previste in via ordinaria se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. (termine delle riduzioni: 20 Agosto 2019) |
Sanzioni post moratoria
Link ai riferimenti normativi:
Nel caso di violazioni di più obblighi le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.
Violazione | Sanzione |
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | Nessuna sanzione |
Riduzione delle sanzioni tramite l'istituto del ravvedimento operoso
Art. 13 D.L.gs 472/1997
• 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore
• 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
• 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione
• 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione
Come regolarizzare: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Accertamenti/Ravvedimento+operoso/Come+regolarizzare+versimpo/?page=accertregolarizzazioni
Cosa fare quando la fattura elettronica viene scartata dal Sistema Di Interscambio (SDI)?
La fattura elettronica scartata può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.
La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.
Codici errore più frequenti:
- 00001 Il nome del file non è valido
- 00002 Il nome del file è duplicato
- 00003 le dimensioni del file superano quelle massime consentite
- 00102 Il file non è integro (è danneggiato)
- 00403 Il file ha data successiva a quella di ricezione
- 00417 Il file non contiene partiva IVA o Codice Fiscale dell'emittente
Pagamento delle sanzioni
Il pagamento va eseguito tramite modello F24.
Occorre compilare la sezione erario ed utilizzare il codice tributo 8911