Fatturazione elettronica: le sanzioni applicabili

È terminato il periodo di moratoria per le fatture elettroniche

Per chi fa la liquidazione mensile dell'IVA il termine è previsto per il 1° Ottobre 

 

Naviga nel testo:

Termini di emissione delle fatture

FATTURA IMMEDIATA: da trasmettere entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ossia dalla data del documento (esigibilità IVA nel periodo di effettuazione dell’operazione).


FATTURA DIFFERITA: da emettere e trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (esigibilità IVA nel periodo di effettuazione dell’operazione).

Termini di registrazione delle fatture

FATTURE EMESSE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 23 del DPR 633/72). 

La registrazione e la numerazione della fattura devono consentire di individuare il periodo di effettuazione dell’operazione, in modo da poter identificare il periodo di esigibilità IVA (circolare 14/E di giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate)


FATTURE ACQUISTO: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fanno eccezione i documenti riferiti ad operazioni svolte nell’anno precedente).

Questo vale anche per i contribuenti trimestrali, a condizione che la fattura sia stata ricevuta entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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Sanzioni applicabili in caso di errata/omessa fatturazione

Riduzione delle sanzioni sulla fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata introdotte in via transitoria dall’articolo 10 del DL 119/2018

Sanzioni fatturazione elettronica 2019 previste nel periodo transitorio (1° semestre 2019) valide sia per le fatture immediate che per le fatture differite:

Periodicità liquidazione Data fattura Sanzioni
 Mensile  

Uguale o inferiore al 30 giugno 2019

Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce.

20% delle sanzioni previste in via ordinaria se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. (termine delle riduzioni: 16 Ottobre 2019)

Trimestrale Uguale o inferiore al 30 settembre 2019

Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce.

20% delle sanzioni previste in via ordinaria se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. (termine delle riduzioni: 20 Agosto 2019)

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Sanzioni post moratoria

Link ai riferimenti normativi:

Art. 6 D.L.gs 471/1997 

Art. 6 D.L.gs 472/1997

Nel caso di violazioni di più obblighi le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.

Violazione   Sanzione 
 Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA  Da 250 euro a 2.000 euro
 Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata  Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
 Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge  Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
 Violazioni solo formali  Nessuna sanzione

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Riduzione delle sanzioni tramite l'istituto del ravvedimento operoso

Art. 13 D.L.gs 472/1997

• 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore
• 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
• 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione
• 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione

Come regolarizzare: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Accertamenti/Ravvedimento+operoso/Come+regolarizzare+versimpo/?page=accertregolarizzazioni

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Cosa fare quando la fattura elettronica viene scartata dal Sistema Di Interscambio (SDI)?

La fattura elettronica scartata può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.

La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica. 

Codici errore più frequenti:

  • 00001 Il nome del file non è valido
  • 00002 Il nome del file è duplicato
  • 00003 le dimensioni del file superano quelle massime consentite
  • 00102 Il file non è integro (è danneggiato)
  • 00403 Il file ha data successiva a quella di ricezione
  • 00417 Il file non contiene partiva IVA o Codice Fiscale dell'emittente

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Pagamento delle sanzioni

Il pagamento va eseguito tramite modello F24.
Occorre compilare la sezione erario ed utilizzare il codice tributo 8911

Esempio: https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=8911 

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