Nuova definizione di default – Chiarimenti per gli NPL

DEFINIZION DI DEFAULT NPLIl 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013); la nuova definizione introduce criteri che, talvolta, risultano più stringenti rispetto ai precedenti.

La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

La nuova definizione di default prevede che, per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

 

  1. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  2. la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) era già in vigore e non subisce cambiamenti. Con riferimento alla condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

  1. 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
  2. l'1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, si conteggiano i 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Alcuni chiarimenti sugli NPL – Confronto prima e dopo l’entrata in vigore della nuova definizione.

Quando una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato?

Fino a dicembre 2020 una controparte usciva dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, veniva meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l’importo scaduto e/o sconfinante e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca del Gruppo verso la medesima controparte scendeva al di sotto della soglia di materialità del 5%.


Con le nuove regole, invece, una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di gruppo.

Come si classificano i crediti come esposizioni scadute e/o sconfinanti?

Fino a dicembre 2020, la banca classificava il cliente a defaut al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.


Con le nuove regole, invece, la banca classifica il cliente a defaut in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi come precisato nella definizione soprariportata:

  1. in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
  2. in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di gruppo.

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