Intermediari Finanziari Art. 107
Gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco generale art. 107 T.U.B. sono tenuti a:
- Osservare le disposizioni in materia di Trasparenza delle condizioni contrattuali
- Trasmettere trimestralmente i dati relativi al Tasso Effettivo Globale Medio alla Banca d’Italia ai sensi della legge Antiusura
- Rispondere alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate
- Comunicare i dati all'Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate archiviati poi nella specifica sezione speciale “Anagrafe dei Rapporti”
- Istituire l'Archivio Unico Informatico, mantenere un sistema Antiriclaggio adeguato e a segnalare all'Ufficio Italiano dei Cambi le operazioni che sollevino motivi di
sospetto (Disciplina antiriciclaggio) - Redigere il bilancio individuale e quello consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
- Trasmettere mensilmente le Segnalazioni alla Centrale Rischi e Centrale Rischi Europea e gestire la messagistica relativa
- Trasmettere trimestralmente le Segnalazioni Statistiche di Vigilanza alla Banca d’Italia
- Provvedere alla redazione ICAAP e Informativa al pubblico
- Aderire all'Arbitrio Bancario Finanziario (ABF).
- Istituire le funzioni di Auditing e Compliance.


